Aggiornamento contabilita da fatturazione
La
fattura elettronica, al pari di quella cartacea, può ritenersi emessa
"...all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione e messa a
disposizione del cessionario committente". La pubblica amministrazione che riceve la fattura ha 15
giorni di tempo per effetture i controlli sul documento e rispondere con
un'accettazione o un rifiuto del documento: queste notifiche vengono
inviate al sistema di interscambio che provvede ad inoltrarle al
soggetto emittente. In assenza di risposta da parte della PA, il sistema di
interscambio manda comunque notifica di "Decorsi i termini" sia alla PA sia al
soggetto emittente per comunicare la conclusione dell'iter del documento. Attenzione: E' consigliabile pertanto, procedere con
la contabilizzazione del documento solo successivamente alla ricezione di esito
di "Accettazione" o di "Decorsi i termini" in quanto la contabilizzazione rende
il documento non modificabile per Gestionale 2 : se la pubblica
amministrazione inviasse esito di "Rifiuto" e il documento non è ancora stato
contabilizzato, è possibile ripristinarlo e renderlo modificabile per inviarlo
nuovamente a SDI con lo stesso numero e data utilizzati al primo invio; se il
documento fosse già stato contabilizzato prima della notifica di rifiuto si
dovrà invece emettere nota di accredito e nuova fattura alla
PA.
Le fatture elettroniche
non vengono inviate direttamente all'amministrazione committente, ma sono
vincolate tramite il Sistema di interscambio il quale, all'atto di ricezione
della fattura e una volta superati i controlli previsti, provvede ad inoltrarla
all'ufficio competente della PA e rilascia al soggetto che ha inviato
la fattura una "Ricevuta Consegna" se l'inoltro ha esito posiivo e una
"Mancata Consegna" se l'inoltro ha esito negativo: in entrambi i casi
però la notifica è una comprova di emissione e solo a fronte di questo la
fattura può essere contabilizzata.