La
fattura elettronica, al pari di quella cartacea, può ritenersi emessa
"...all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione e messa a
disposizione del cessionario committente".
Le
fatture elettroniche non vengono inviate direttamente al committente, ma sono
vincolate tramite il Sistema di interscambio il quale, all'atto di ricezione
della fattura e una volta superati i controlli previsti, provvede ad inoltrarla
L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio di
registrazione dove è possibile indicare l'indirizzo telematico prescelto
per la ricezione del file, che può essere una PEC oppure un Codice Destinatario:
in caso di registrazione le fatture elettroniche sono sempre recapitate
a questo indirizzo a prescindere da quanto indicato all'interno del
documento.
Se non è stato registrato l'indirizzo telematico prescelto, per poter inoltrare correttamente il documento,
SDI verificherà all'interno della fattura XML se presente:
-
Un "Codice Destinatario" valido, composto da 7
caratteri: la fattura viene recapitata all'indirizzo corrispondente a
questo codice.
Se il codice indicato fosse inestistente SDI invia al
soggetto una "Notifica di Scarto";
-
Un "Codice Destinatario" convenzionale "0000000" e un
indirizzo PEC: la fattura viene recapitata all'indirizzo PEC presente
sulla fattura;
-
Un "Codice Destinatario" convenzionale
"0000000", nessun indirizzo PEC e solo il campo "CodiceFiscale" se il
soggetto è un consumatore finale: la fattura viene messa a disposizione
del cessionario nella sua area riservata del sito dell'Agenzia delle
Entrate (in questo caso il cedente/prestatore oltre all'invio del file
XML a SDI, è tenuto a consegnare al cliente una copia analogica o
elettronica della fattura elettronica).
-
Un "Codice Destinatario" convenzionale "0000000"
e nessun indirizzo PEC se il cessionario/committente è un
soggetto passivo che rientra nel "regime del margine" o se il cessionario
/committente non ha comunicato alcun codice o PEC al
cedente/prestatore: la fattura viene messa a disposizione del cessionario
nella sua area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate
In tutti i casi in cui il recapito
al soggetto ricevente non fosse stato possibile, il
cedente/prestatore è tenuto a comunicare al cessionario/committente la messa a
disposizione del documento nella sua area riservata del sito dell'Agenzia delle
Entrate:
-
Problemi tecnici con il CodiceDestinatario ad esempio
CodiceDestinatario non attivo o canale non funzionante: in
questo caso SDI invia al cedente/prestatore una "Ricevuta di
impossibilità di recapito" "MC" e mette a disposizione un duplicato
informatico della fattura anche nell'area riservata del sito dell'Agenzia
delle Entrate del cedente/prestatore;
-
Problemi tecnici con l'indirizzo PEC ad esempio Casella
PEC piena o non attiva: in questo caso SDI invia al cedente/prestatore
una "Ricevuta di impossibilità di recapito" "MC" e mette a
disposizione un duplicato informatico della fattura anche nell'area riservata
del sito dell'Agenzia delle Entrate del cedente/prestatore;
-
Cliente che non ha comunicato al cessionario il codice
destinatario o la PEC dove ricevere fattura o consumatore finale o
appartenente al "regime di vantaggio" o che non ha comunicato assenza di
CodiceDestinatario e PEC: in questi casi SDI mette a disposizione un duplicato
informatico della fattura anche nell'area riservata del sito dell'Agenzia
delle Entrate del cedente/prestatore.
L'avvenuta consegna del file al destinatario viene
certificata al soggetto trasmittente tramite una "Ricevuta di consegna" "RC"
Sia la "Ricevuta Consegna"
che la "Ricevuta di impossibilità di recapito" rappresentano
una
comprova di emissione della fattura.
Contabilizzare fatture che hanno
ricevuto risposta di consegna (RC) o mancata consegna (MC) da parte del Sistema
Di Interscambio