Scenari contabili
Con Gestionale2 è possibile gestire contabilmente: Nell'ambito della stessa azienda in Gestionale2 è
possibile gestire "diverse attività IVA
separate"; quindi avremo gli scenari:
Dalla rel. 2024, con il ticket 2849 i programmi relativi
alla gestione e comunicazione IVA sono stati riuniti nel nuovo desktop della
liquidazione IVA (02DSKIVAT00).
A prescindere dalla periodicità IVA e dalla gestione di attività separate, con Gestionale2
è possibile gestire questi casi particolari di registrazione che hanno effetto sulle liquidazioni IVA:
art.7 DPR 14/10/1999, n.542
nei parametri della ditta in Gestionale2 (GES2DI)
hanno indicato "trimestrale" nel campo "periodicità dichiarazione IVA";
nei dati delle liquidazioni IVA (GESLIQ02
"Liquidazioni IVA archivio") hanno indicato la percentuale di interessi da
utilizzare nelle liquidazioni IVA ("% addebito finanziario", solitamente
1%);
questa tipologia di azienda viene chiamata
"trimestrale pura
" all'interno di questo manuale.
DPR 633/1972, disposizioni
agevolative art.74 comma 4 =
es.
"autotrasportatori"
nei parametri della ditta in Gestionale2 (GES2DI)
hanno indicato "trimestrale" nel campo "periodicità dichiarazione IVA";
nei dati delle liquidazioni IVA
(GESLIQ02 "Liquidazioni IVA archivio") NON hanno indicato la percentuale di
interessi da utilizzare nelle liquidazioni IVA ("% addebito finanziario"=
0%);
questa tipologia di azienda viene
chiamata "trimestrale speciale" all'interno di questo
manuale.
art.36 DPR 633/1972
nei parametri della ditta in Gestionale2 (GES2DI) hanno
indicato "mensile" o "trimestrale" nel campo "periodicità dichiarazione IVA";
nei dati delle liquidazioni IVA (GESLIQ02
"Liquidazioni IVA archivio"), a livello delle singole attività (bottone
"link") hanno indicato la stessa periodicità riportata nei parametri ditta (GES2DI) oppure
e' lasciato con valore "spazio" il campo periodicità (quindi vale
ciò che è indicato a livello di ditta -
GES2DI);
questa
tipologia di azienda viene identificata come "azienda con
attività separate" all'interno di
questo manuale.
art.36 DPR 633/1972
nei parametri della ditta in Gestionale2 (GES2DI)
hanno indicato "mensile" nel campo "periodicità dichiarazione IVA";
nei dati delle
liquidazioni IVA (GESLIQ02 "Liquidazioni IVA archivio"), a livello di singola
attività (bottone "link") hanno indicato almeno un'attività con periodicità
"trimestrale";
questa tipologia di azienda viene identificata come
"azienda con attività separate e periodicità mista" all'interno di
questo manuale.
DPR 633/1972, disposizioni agevolative art.74 comma
5
è un regime
agevolato di liquidazione IVA che permette di effettuare il versamento
dell'imposta (relativo a documenti inquadrabili nel contratto di
subfornitura), con cadenza trimestrale
senza applicazione di interessi o maggiorazioni; l'IVA a debito per
questi documenti sarà considerata alla fine del trimestre
relativo alla data operazione per i contribuenti mensili (stampata
nella liquidazione dei mesi 04, 07,
10 e poi 01), mentre per i contribuenti trimestrali su
queste operazioni non verrà calcolato l'interesse dell'1% (stampata
nella liquidazione dei mesi 03, 06, 09 e poi
annuale);
per registrare queste operazioni in Gestionale2
occorre utilizzare uno specifico codice iva (GES1IV) che abbia attivo il
checkbox "Iva per subfornitura". Per approfondimenti vedi manuale "Gestionale2 - liquidazioni IVA - subfornitura ".
DPR 633/72, art. 17 comma 3 – 5 –
6
il reverse charge
prevede l'applicazione dell'IVA da parte del destinatario del bene o del
servizio invece che da parte del fornitore. Per poter applicare il reverse charge
è necessario che entrambe le parti siano soggetti passivi IVA e che
il destinatario del bene/servizio risieda nel territorio Italiano. Il
fornitore emette fattura senza IVA indicando che l'operazione è soggetta a
reverse charge e il cliente destinatario del bene/servizio integra la fattura
ricevuta con l'indicazione dell'aliquota IVA propria dell'operazione. La
fattura integrata deve essere registrata sia nel registro delle fatture IVA vendite
o corrispettivi, che nel registro IVA acquisti.
DL 331/93, art. 40, comma 4
bis
la registrazione in
contabilità di una fattura di acquisto di un fornitore appartenente all’Unione
Europea segue una particolare modalità: nelle fatture estere non è presente l’IVA e
queste fatture vanno annotate sia sul registro IVA acquisti che
sul registro IVA vendite. La tecnica di
registrazione in contabilità è quella dell’integrazione della fattura (Reverse
Charge); alla fattura del fornitore estero viene applicata l’IVA se
l’operazione è imponibile nel nostro Paese, viceversa se l’operazione
oggetto di fattura non rientra tra le operazioni imponibili
in Italia, la procedura di integrazione rimane identica ma
andrà indicato in luogo dell’imposta un codice IVA “non imponibile”
o “esente”. Per approfondimenti vedi
manuale " Gestionale2 - intrastat
".
DPR 633/72, art.17 comma
2
le fatture di
acquisto di fornitori extra-UE non presentano la quota IVA e le fatture
vanno annotate sia sul registro IVA acquisti che sul registro IVA vendite.
Quando il fornitore non è situato
in un Paese UE la tecnica da utilizzare è l’autofattura, ovvero si
procede alla registrazione di un nuovo esemplare di fattura che il soggetto
passivo Italiano deve emettere nei confronti di se stesso. Tale documento deve
essere datato e protocollato per l’annotazione nel registro IVA vendite e
anche nel registro IVA acquisti.
DL 83/2012, art.32
bis
il regime iva definito
"IVA per cassa" prevede per le aziende la possibiltà di liquidare
l'imposta solo a seguito dell'effettivo pagamento/incasso delle fatture.
Il meccanismo dell' "IVA per cassa" stabilisce che sia l'esigibilità
dell'imposta per le vendite che la detraibilità dell'imposta per gli
acquisti vengano posticipate al momento del pagamento/incasso del
corrispettivo ma stabilisce anche che trascorso un anno dall'effettuazione
dell'operazione l'imposta diviene comunque esigibile. In caso di
incasso/pagamento parziale del corrispettivo, l'iva sarà esigibile in
proporzione all'incasso/pagamento effettuato. Per approfondimenti vedi
manuale "Gestionale2 - iva per cassa ".
legge 190/2014, art.1, comma 629, lettera b),
legge di stabilità 2015
le
Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni o servizi devono versare
direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che gli è stata
addebitata dal fornitore. L'imposta diviene esigibile al momento del pagamento
della fattura o, su opzione della Pubblica Amministrazione acquirente, al
momento del ricevimento della stessa. Il fornitore, ovvero l'impresa privata,
che effettua cessione di beni o prestazione di servizi secondo
il meccanismo dello Split Payment, dovrà riportare sulla fattura
l'annotazione "Scissione dei pagamenti" evidenziando comunque l'imposta che
dovrà essere indicata nei registri, senza però essere computata nella
liquidazione del periodo. L'iva indicata in fattura sarà versata direttamente
dalla pubblica amministrazione all'erario, pertanto il fornitore incasserà il
corrispettivo al netto dell'imposta. I codici IVA (GES1IV) utilizzati per
queste registrazioni devono essere opportunamente configurati; per
approfondimenti consultare il manuale "Gestionale2 - Split Payment".
DPR 633/1972, art.19
bis
I soggetti che pongono
in essere sistematicamente operazioni sia esenti che altre soggette ad
IVA hanno la possibilità di detrarre solo una parte
dell'iva pagata sugli acquisti, che viene determinata attraverso
il meccanismo del pro-rata; la quota di iva
detraibile è data dal rapporto fra le operazioni effettuate nell'anno
per le quali si ha diritto alla detrazione e, per
lo stesso arco temporale, lo stesso ammontare aumentato delle
operazioni esenti. I codici IVA (GES1IV) che devono essere considerate
ai fini del prorata vanno opportunamente impostate; per
approfondimenti consultare il manuale "Gestionale2 - liquidazioni IVA - prorata".
DPR 633/1972, art.34 comma
1
il regime speciale IVA per
gli agricoltori prevede l'applicazione delle aliquote IVA ordinarie sulle fatture
di vendita di prodotti agricoli, mentre viene effettuata una
detrazione forfettaria sull'IVA assolta sugli acquisti, determinata applicando percentuali di compensazione
sull'ammontare delle cessioni di prodotti agricoli. Per
approfondimenti consultare il manuale "Gestionale2 - liquidazioni IVA - IVA agricola".