Scenari contabili

Con Gestionale2 è possibile gestire contabilmente:

  1. aziende con periodicità MENSILE della liquidazione IVA

    è la periodicità prevista per la generalità dei soggetti passivi.
    Nei parametri della ditta in Gestionale2 (GES2DI) hanno indicato "mensile" nel campo "periodicità dichiarazione IVA".

  2. aziende con periodicità TRIMESTRALE della liquidazione IVA (c.d. "trimestrali PURE ")
    art.7 DPR 14/10/1999, n.542

    nei parametri della ditta in Gestionale2 (GES2DI) hanno indicato "trimestrale" nel campo "periodicità dichiarazione IVA";
    nei dati delle liquidazioni IVA (GESLIQ02 "Liquidazioni IVA archivio") hanno indicato la percentuale di interessi da utilizzare nelle liquidazioni IVA ("% addebito finanziario", solitamente 1%);
    questa tipologia di azienda viene chiamata "trimestrale pura " all'interno di questo manuale.

  3. aziende con periodicità TRIMESTRALE della liquidazione IVA (c.d. "trimestrali SPECIALI ")
    DPR 633/1972, disposizioni agevolative art.74 comma 4 = es. "autotrasportatori"

    nei parametri della ditta in Gestionale2 (GES2DI) hanno indicato "trimestrale" nel campo "periodicità dichiarazione IVA";
    nei dati delle liquidazioni IVA (GESLIQ02 "Liquidazioni IVA archivio") NON hanno indicato la percentuale di interessi da utilizzare nelle liquidazioni IVA ("% addebito finanziario"= 0%);
    questa tipologia di azienda viene chiamata "trimestrale speciale" all'interno di questo manuale.

 Nell'ambito della stessa azienda in Gestionale2 è possibile gestire "diverse attività IVA separate"; quindi avremo gli scenari:

  1. azienda con attività SEPARATE e stessa periodicità  della liquidazione IVA  
    art.36 DPR 633/1972

    nei parametri della ditta in Gestionale2 (GES2DI) hanno indicato "mensile" o "trimestrale" nel campo "periodicità dichiarazione IVA";
    nei dati delle liquidazioni IVA (GESLIQ02 "Liquidazioni IVA archivio"), a livello delle singole attività (bottone "link") hanno indicato la stessa periodicità riportata nei parametri ditta (GES2DI) oppure e' lasciato con valore "spazio" il campo periodicità (quindi vale ciò che è indicato a livello di ditta - GES2DI);
    questa tipologia di azienda viene identificata come "azienda con attività separate" all'interno di questo manuale. 

  2. azienda con attività SEPARATE e periodicità MISTA della liquidazione IVA  
    art.36 DPR 633/1972 

    nei parametri della ditta in Gestionale2 (GES2DI) hanno indicato "mensile" nel campo "periodicità dichiarazione IVA";
    nei dati delle liquidazioni IVA (GESLIQ02 "Liquidazioni IVA archivio"), a livello di singola attività (bottone "link") hanno indicato almeno un'attività con periodicità "trimestrale";
    questa tipologia di azienda viene identificata come "azienda con attività separate e periodicità mista" all'interno di questo manuale.   

N.B.: con Gestionale2 non è prevista la possibilità di gestire aziende con attività separate e periodicità mista avendo contemporaneamente attività trimestrali "pure" e attività trimestrali "speciali".  

Dalla rel. 2024, con il ticket 2849 i programmi relativi alla gestione e comunicazione IVA sono stati riuniti nel nuovo desktop della liquidazione IVA (02DSKIVAT00).

Dalla rel. 2026, con il ticket 11740 è stato deprecato il programma GESLIQ02 "Liquidazioni IVA archivio" perché non è più utilizzato essendo stato sostituito dal Desktop liquidazione IVA (02DSKIVAT00). Per approfondimenti vedi manuale " Gestionale2 - liquidazioni IVA ".  


A prescindere dalla periodicità IVA e dalla gestione di attività separate, con Gestionale2 è possibile gestire questi casi particolari di registrazione che hanno effetto sulle liquidazioni IVA:

  1. IVA "subfornitura"
    DPR 633/1972, disposizioni agevolative art.74 comma 5

    è un regime agevolato di liquidazione IVA che permette di effettuare il versamento dell'imposta (relativo a documenti inquadrabili nel contratto di subfornitura), con cadenza trimestrale senza applicazione di interessi o maggiorazioni; l'IVA a debito per questi documenti sarà considerata alla fine del trimestre relativo alla data operazione per i contribuenti mensili (stampata nella liquidazione dei mesi 04, 07, 10 e poi 01), mentre per i contribuenti trimestrali su queste operazioni non verrà calcolato l'interesse dell'1% (stampata nella liquidazione dei mesi 03, 06, 09 e poi annuale);
    per registrare queste operazioni in Gestionale2 occorre utilizzare uno specifico codice iva (GES1IV) che abbia attivo il checkbox "Iva per subfornitura". Per approfondimenti vedi manuale "Gestionale2 - liquidazioni IVA - subfornitura ".
     
  2. IVA "reverse charge"
    DPR 633/72, art. 17 comma 3 – 5 – 6

    il reverse charge prevede l'applicazione dell'IVA da parte del destinatario del bene o del servizio invece che da parte del fornitore. Per poter applicare il reverse charge è necessario che entrambe le parti siano soggetti passivi IVA e che il destinatario del bene/servizio risieda nel territorio Italiano. Il fornitore emette fattura senza IVA indicando che l'operazione è soggetta a reverse charge e il cliente destinatario del bene/servizio integra la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota IVA propria dell'operazione. La fattura integrata deve essere registrata sia nel registro delle fatture IVA vendite o corrispettivi, che nel registro IVA acquisti.
     
  3. IVA fatture "intra"
    DL 331/93, art. 40, comma 4 bis

    la registrazione in contabilità di una fattura di acquisto di un fornitore appartenente all’Unione Europea segue una particolare modalità: nelle fatture estere non è presente l’IVA e queste fatture vanno annotate sia sul registro IVA acquisti che sul registro IVA vendite. La tecnica di registrazione in contabilità è quella dell’integrazione della fattura (Reverse Charge); alla fattura del fornitore estero viene applicata l’IVA se l’operazione è imponibile nel nostro Paese, viceversa se l’operazione oggetto di fattura non rientra tra le operazioni imponibili in Italia, la procedura di integrazione rimane identica ma andrà indicato in luogo dell’imposta un codice IVA “non imponibile” o “esente”.  Per approfondimenti vedi manuale " Gestionale2 - intrastat ". 

  4. IVA fatture "extra UE"
    DPR 633/72, art.17 comma 2

    le fatture di acquisto di fornitori extra-UE non presentano la quota IVA e le fatture vanno annotate sia sul registro IVA acquisti che sul registro IVA vendite.
    Quando il fornitore non è situato in un Paese UE la tecnica da utilizzare è l’autofattura, ovvero si procede alla registrazione di un nuovo esemplare di fattura che il soggetto passivo Italiano deve emettere nei confronti di se stesso. Tale documento deve essere datato e protocollato per l’annotazione nel registro IVA vendite e anche nel registro IVA acquisti.
     
  5. IVA "per cassa"
    DL 83/2012, art.32 bis

    il regime iva definito "IVA per cassa" prevede per le aziende la possibiltà di liquidare l'imposta solo a seguito dell'effettivo pagamento/incasso delle fatture. Il meccanismo dell' "IVA per cassa" stabilisce che sia l'esigibilità dell'imposta per le vendite che la detraibilità dell'imposta per gli acquisti vengano posticipate al momento del pagamento/incasso del corrispettivo ma stabilisce anche che trascorso un anno dall'effettuazione dell'operazione l'imposta diviene comunque esigibile. In caso di incasso/pagamento parziale del corrispettivo, l'iva sarà esigibile in proporzione all'incasso/pagamento effettuato. Per approfondimenti vedi manuale "Gestionale2 - iva per cassa ".
     
  6. IVA "split payment"
    legge 190/2014, art.1, comma 629, lettera b), legge di stabilità 2015

    le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni o servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che gli è stata addebitata dal fornitore. L'imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura o, su opzione della Pubblica Amministrazione acquirente, al momento del ricevimento della stessa. Il fornitore, ovvero l'impresa privata, che effettua cessione di beni o prestazione di servizi secondo il meccanismo dello Split Payment, dovrà riportare sulla fattura l'annotazione "Scissione dei pagamenti" evidenziando comunque l'imposta che dovrà essere indicata nei registri, senza però essere computata nella liquidazione del periodo. L'iva indicata in fattura sarà versata direttamente dalla pubblica amministrazione all'erario, pertanto il fornitore incasserà il corrispettivo al netto dell'imposta. I codici IVA (GES1IV) utilizzati per queste registrazioni devono essere opportunamente configurati; per approfondimenti consultare il manuale "Gestionale2 - Split Payment".
     
  7. IVA "prorata"
    DPR 633/1972, art.19 bis

    I soggetti che pongono in essere sistematicamente operazioni sia esenti che altre soggette ad IVA hanno la possibilità di detrarre solo una parte dell'iva pagata sugli acquisti, che viene determinata attraverso il meccanismo del pro-rata; la quota di iva detraibile è data dal rapporto fra le operazioni effettuate nell'anno per le quali si ha diritto alla detrazione e, per lo stesso arco temporale, lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti. I codici IVA (GES1IV) che devono essere considerate ai fini del prorata vanno opportunamente impostate; per approfondimenti consultare il manuale "Gestionale2 - liquidazioni IVA - prorata".
     
  8. IVA "agricola"
    DPR 633/1972, art.34 comma 1

    il regime speciale IVA per gli agricoltori prevede l'applicazione delle aliquote IVA ordinarie sulle fatture di vendita di prodotti agricoli, mentre viene effettuata una detrazione forfettaria sull'IVA assolta sugli acquisti, determinata applicando percentuali di compensazione sull'ammontare delle cessioni di prodotti agricoli. Per approfondimenti consultare il manuale "Gestionale2 - liquidazioni IVA - IVA agricola".


Per approfondimenti sugli scenari che è possibile gestire con Gestionale2, consultare il manuale "Gestionale2 - liquidazioni IVA ".


Zucchetti S.p.A.  Gestionale 2  versione 2025