La normativa
L' articolo 1, comma 629, lettera b), della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) stabilisce che le
Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni o servizi, se non rivestono qualità
di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario
l'imposta sul valore aggiunto che gli è stata addebitata dal
fornitore.
Tale meccanismo di scissione dei
pagamenti (Split payment) si applica alle operazioni fatturate a partire
dal 1 gennaio 2015
per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente a tale
data.
L'imposta diviene
esigibile al momento del pagamento della fattura o, su opzione della pubblica
amministrazione acquirente, al momento del ricevimento della
stessa.
Il versamento
dell'imposta verrà effettuato, a scelta della pubblica
amministrazione acquirente, con le seguenti
modalità:
Link di
riferimento:
Risoluzione Agenzia delle
Entrate
Comunicato stampa Agenzia delle Entrate
Circolare Agenzia delle
Entrate
- Utilizzando un
distinto versamento dell'iva dovuta per ciascuna fattura divenuta
esigibile;
- In ciascun giorno del
mese con un distinto versamento dell'va dovuta considerando tutte le
fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- Entro
il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell'iva dovuta
considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel
mese precedente