La normativa

L' articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni o servizi, se non rivestono qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che gli è stata addebitata dal fornitore. 

Tale meccanismo di scissione dei pagamenti (Split payment) si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015 per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente a tale data.

L'imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura o, su opzione della pubblica amministrazione acquirente, al momento del ricevimento della stessa.

Il versamento dell'imposta verrà effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità:
- Utilizzando un distinto versamento dell'iva dovuta per ciascuna fattura divenuta esigibile;
- In ciascun giorno del mese con un distinto versamento dell'va dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- Entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell'iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente 

 

Link di riferimento:  

Comunicato stampa del MEF

Relazione del MEF

Risoluzione Agenzia delle Entrate

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate

Circolare Agenzia delle Entrate

 

 


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