La
risoluzione 219 del 5/12/2003 ha esaminato il caso in cui l'operatore ceda della
merce e preveda l'eventuale restituzione della stessa entro 30 giorni con
conseguente restituzione integrale del prezzo pagato. In tal caso l'Agenzia
delle Entrate ha subordinato la possibilità di recuperare l'imposta
all'attivazione di una determinata procedura che possa surrogare l'assenza della
fattura.
Essa consiste nelle
seguenti operazioni
-
Apertura di una "Pratica di
reso"
(vedi esempio riportato nell'IMMAGINE 2) con :
-
numero di
identificazione della pratica (il numero viene emesso dalla cassa come progressivo delle pratiche
di reso
- vedi punti 2 e 3 dell'IMMAGINE 1)
-
dati identificativi dell'esercente
-
dati identificativi del cliente
-
descrizione del/dei
prodotti resi
-
castelletto
IVA
-
dati relativi all'operazione originaria
-
dati
relativi alla sua risoluzione
(punti 3, 4 e 5)
-
Ripresa in carico della merce
restituita
-
Emissione di uno scontrino fiscale negativo con la
causale "rimborso per restituzione merce venduta" (punto 1 dell'IMMAGINE 1)
indicante il numero di identificazione della pratica di reso (punto 2 dell'IMMAGINE
1)
-
Registrazione dello scontrino
negativo nel registro dei corrispettivi secondo l'aliquota di
appartenenza
-
Restituzione al cliente del
prezzo pagato o consegna di un buono d'acquisto
-
Conservazione della pratica
di reso fino al termine previsto per gli accertamenti
La
procedura enunciata consente, quindi, una "rettifica dell'imposta",
relativamente agli incassi del giorno, poichè permette di rilevare con certezza
una serie di elementi che danno certezza sull'operazione di
reso .
In
conclusione, il ricorso all'emissione dello scontrino negativo all'atto
dell'operazione di reso dell'acquisto originario è ammesso solo nell'ipotesi di rimborso integrale
del prezzo di acquisto.
La risoluzione 45 del 7/4/2005,
richiamandosi alla 219/2003, ha ulteriormente specificato quanto
segue:
-
le eventuali operazioni di
rettifica non possono avvenire attraverso l'emissione di uno scontrino
manuale, al fine di documentare le operazioni di rimborso integrale del prezzo
di acquisto
-
lo scontrino negativo deve
intendersi non come un documento con segno negativo ma come partecipante con
tale segno alla registrazione dei corrispettivi del giorno diminuendo quindi
il totale di questi ultimi
-
non è consentito procedere a
rettifiche oltre il termine di trenta giorni
-
non è ammessa la procedura
di rimborso di prezzo di vendita in assenza dello scontrino emesso all'atto di
acquisto, poichè tale assenza non consente di risalire al "come,
dove, quando" dell'operazione originaria di vendita e potrebbe rendere
impossibile accertare se, a fronte di una variazione in diminuzione, esista un
acquisto regolarmente documentato con scontrino fiscale
Di seguito vengono
riportati:
-
esempio di scontrinio negativo ("Nota di
credito") - IMMAGINE 1

-
Esempio di scheda per pratica di reso
- IMMAGINE 2